Dopo di noi

Chi vive accanto ad un familiare in difficoltà ha la grande responsabilità di assicurare un futuro sereno. La Sezione “Tutela Famiglia con Soggetti Deboli e Dopo di Noi” pone al centro del suo Servizio la “persona debole”, portatrice di disabilità, e consta di un’area che offre gratuitamente accoglienza, ascolto, consulenza e linee guida per la pianificazione di progetti attuali e di vita futura, nell’orizzonte del “Dopo di Noi”, ovvero del dopo la dipartita dei prossimi congiunti del disabile. Le tematiche riguardano il piano allocativo e le modalità: legale, fiscale, delle garanzie dei diritti istituzionali e privati, della tutela delle attribuzioni di beni, delle garanzie sociali e assicurative, delle erogazioni finanziarie e dei loro vincoli di destinazione, delle cure mediche e loro modalità e luoghi, del sostegno psicologico. Gli stretti congiunti dei meno fortunati non restano, così, da soli con pesanti interrogativi esistenziali inevasi perché trovano in questi Servizi le indicazioni per organizzare un orizzonte consapevole e programmato al proprio caro.

Il Servizio è curato dal Presidente Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli.

I Professionisti

Presidente
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli
V. Presidente
Carlo Guardascione
Valeria Pessetti
Avvocato
Consigliere
Simona de Tilla
Rossella Continisio
Dott.ssa
Nunzia Gilardi
Dott.ssa
Valentina Sanfelice di Bagnoli
Commercialista
Alfredo Buoninconti
Donatella Pessetti
Maria Grazia Siciliano
Avvocato
Roberto Contivisio
Avvocato
Carmine Capasso
Avvocato
Pierluigi Scarpa Grano
Avvocato
Valerio Genovino
Avvocato
LA NOSTRA MISSIONE

● Dare risposte alla domanda “chi si prenderà cura di mio figlio quando non avrò più le forze o non potrò più assisterlo? “

● Assicurare una vita quanto più possibile simile a quella garantita dal genitore o dalla famiglia.

● Offrire informazioni e sostegno ai genitori di persone deboli, disabili o di chi si trovi, per qualsiasi ragione, in una posizione di debolezza o svantaggio.

● Comprendere la singolarità di ciascuna storia per poi proporre, i mezzi giuridici opportuni con la realizzazione di progetti.

● Progettare garanzie giuridiche affinchè quanto desiderato o destinato al proprio figlio o alla persona cara sia effettivamente e correttamente impiegato nel suo esclusivo interesse.

● Ascoltare, costruire e proporre, con il team di professionisti, progetti volti a rendere la massima autonomia del soggetto debole, anche con il ricorso degli strumenti della legge sul dopo di noi.

● Favorire e segnalare strutture di servizi attraverso la costituzione di apposite banche dati.

L’attività è svolta attraverso l’operatività di apposito Sportello, gestito da un pool di professionisti composto da Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti dell’intermediazione bancaria – finanziaria e assicurativa, Psicologi.

Pensare al domani, con la guida degli Esperti, è buona strategia: pianificare la condizione attuale, proiettandosi a nuove soluzioni, ma vedendo con occhi nuovi.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

CONVEGNO NOVEMBRE 2017

Il Corpo Internazionale di Soccorso
e l’Istituto di Cultura Meridionale Sono lieti di invitare la S.V. al convegno
Il futuro del Disabile con il “DOPO di NOI”
LA NUOVA LEGGE: ESPERTI A CONFRONTO, ANALISI E PROSPETTIVE
Venerdì, 10 novembre 2017, ore 17:30
saluti
Avv. Gennaro Famiglietti Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale
introduce
Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli Presidente del Corpo Internazionale di Soccorso
intervengono
Senatrice Annamaria Parente: “la Legge n. 112 del 2016”
Prof. Gabriele Sepio: “Trust – tratti generali, strumento di garanzia per il Dopo di Noi”
Avv. Fabrizio Marciano di Scala:”Profili Pratici”
Dott. Giuseppe Bagnaro:”Aspetti Fiscali”
moderatore
Rev.mo Mons. Vincenzo De Gregorio Abate Tesoriere della R. Cappella del Tesoro di San Gennaro
Napoli – Palazzo Arlotta – Via Chiatamone 63 R.S.V.P. [email protected]
333 125 0515 – entro l’8 novembre

LEGGI

Aspetti salienti delle legge 112/2016 sul “Dopo di Noi” (oltre al trust, gli strumenti alternativi a tutala del futuro del Disabile)

La nuova disciplina sul “dopo di noi” si propone di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” (art. 1, comma 1, legge n. 112/2016).
La legge disciplina diversi strumenti giuridici atti a tutelare il soggetto con grave disabilità (si rimanda di affrontare il concetto di gravità per economia di spazo):
• polizze assicurative;
• trust;
• vincoli di destinazione ai sensi all’art. 2645-ter c.c.;
• fondi speciali, regolamentati con contratto di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3, leghe n. 112/2016).
Riguardo questi ultimi – trattasi di beni sottoposti a vincolo di destinazione – desidero farti notare che il legislatore, con la legge in questione (112/2016), ha espressamente riconosciuto un nuovo strumento di diritto interno (cioè del nostro ordinamento giuridico) che, alla pari di un trust ha voluto qualificare definendolo “contratto di affidamento fiduciario” che prima invece era solo espressione dell’elaborato della dottrina, ossia frutto dello studio dei giuristi in materia. Oggi, appunto, si è fatto un passo avanti e questo tipo di contratto, parimenti al trust, precede la segregazione dei beni e il loro vincolo di destinazione. 
I vincoli di destinazione ai sensi all’art. 2645-ter c.c., attengono, però, a contratti ad oggetto solo beni immobili. In sostanza, se tu dovessi considerare di ricorrere a tale tipologia di contratto, devi considerare solo beni immobili (o beni mobili registrati). 
Orbene, gli istituti sopra elencati avranno delle agevolazioni fiscali purché la destinazione sia a favore del solo beneficiario disabile, come previsto dall’art. 6 della legge predetta 112/206 che si rinvia al paragrafo della sezione fiscale che segue.
Specifico meglio dunque che, ai sensi dell’articolo 1, comma tre legge 112/2016, potranno essere motivo di vantaggi fiscali i “fondi speciali” che sostanzialmente costituiscono l’oggetto del “contratto di affidamento fiduciario” “composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione”, nonché i trusts e i contratti ex art. 2645 ter c.c.
E voglio dirti che tale quadro normativo consente grandi vantaggi, perché, tra questi, il nuovo istituto del “fondo speciale” che andresti a costituire con il “contratto di affidamento” prevede che esso fondo – se è ben strutturato ossia che preveda la separazione del patrimonio da quello del fiduciario e che questo patrimonio sia composto di “fondi speciali” ossia di patrimonio con destinazione esclusivamente per il soggetto disabile – sarà opponibile ai terzi. 
Che non sia, però, l’utilizzo di questo istituto per fini strumentali da parte di chi, avendo un figlio disabile e nello stesso tempo dei creditori, non vi ricorra appunto per farla in barba ai creditori, il cui interesse giuridico è recessivo rispetto a quello prioritario della garanzia e della tutela piena del disabile; il legislatore ha infatti delineato in tal modo una gerarchia di beni giuridici e di interessi meritevoli, la cui ratio prevede la collocazione al primo posto di quelli del soggetto fragile.
Ti chiederai, poi, chi possa essere un buon fiduciario, riguardo l’amministrazione del patrimonio costituente il “fondo speciale” da cui il “contratto di amministrazione fiduciaria”.
Per intenderci, tu potresti avere interesse a costituire un “fondo speciale”; destinare esso fondo, costituito dal patrimonio conferito a beneficio di un tuo caro affetto da disabilità attraverso un “contratto di affidamento fiduciario”; scegliere che la designata figura del fiduciario (che non potrà mai acquisire nel suo patrimonio personale il patrimonio conferito) non sia una persona fisica bensì un soggetto giuridico, cioè una “società fiduciaria” che per professione si occupa ad amministrare patrimoni, con competenze adeguate.
Dunque, un buon programma fiduciario perché sia opponibile ai terzi, deve contenere:
a) un vincolo di destinazione in favore della persona debole;
b) il trasferimento dal fiduciante alla società fiduciaria dei diritti di proprietà (che non significa che la società fiduciaria ne diventi proprietaria);
c) l’effetto separativo del “fondo speciale” cioè del patrimonio da quello della società fiduciaria;
d) l’effetto segregativo del “fondo speciale” appunto in favore del beneficiario disabile.
Ebbene, solo così si potrà parlare di “Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali” come combinato disposto dell’art. 1707 c.c., dell’art. 2645-ter c.c. e dell’art. l, comma 3, legge n. 112/2016. Norme queste che garantiranno la massima blindatura di esso “fondo speciale” e delle sue rendite, giacché segregato con vincolo di destinazione e dunque insuscettibile di aggressione da parte dei creditori personali sia della società fiduciaria che amministra, che del fiduciante.

IL SISTEMA ECONOMICO ED IL DOPO DI NOI

Una partnership tra istituti di credito, compagnie di assicurazione, fondi di investimento e gestori di patrimoni immobiliari, costituiscono la base necessaria a qualsiasi associazione debba organizzare il “Dopo di Noi”, che ha come obiettivo il favorire il benessere e la piena inclusione sociale, nonché l’autonomia delle persone con “disabilità grave” non determinata da invecchiamento. 

Il provvedimento è noto come “Durante e Dopo di Noi”, in quanto ha portato al centro del dibattito e all’attenzione di operatori e famiglie sia il periodo in cui le persone portatrici di disabilità sono ancora affiancate dai genitori, sia quello in cui questo affiancamento sarà sostituito da strutture che riprodurranno le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

I “cantieri di lavoro” comune sono:

  1. strumenti e prodotti/servizi bancari ed expertise utili al “Durante Noi e Dopo di Noi”, in riferimento alla legge 22 giugno 2016 n.112, con particolare riferimento al Trust, valutandone anche la loro strutturazione a livello di sistema (oltre che con le singole realtà associate e/o privati) e definendo idonei processi di proposizione dello strumento;
  2. predisposizione di strumenti ed organizzazione di momenti informativi / formativi, oltre che di convegni sulle opportunità di interventi di vario tipo a sostegno dell’inclusione sociale per le persone con disabilità;
  3. disponibilità, da parte degli addetti ai lavori, a valutare l’eventuale messa a disposizione di strumenti finanziari, d’investimento e/o assicurativi, plafond di finanziamento e/o iniziative a supporto di interventi e soluzioni abitative, anche innovative, coerenti con la Legge.

L’approccio utilizzato è orientato alla sussidiarietà circolare, ossia aperto alla co-progettazione e alla collaborazione con le diverse realtà sociali presenti sul territorio. 

Il comune progetto “Trust in Life” si fonda su due pilastri: da una parte il Progetto di Vita, programma a sostegno delle persone con disabilità al termine di un percorso di co-progettazione tra i beneficiari, le famiglie e gli operatori del Terzo Settore; dall’altra il Trust con beneficiari multipli, predisposto per gestire le risorse economico-finanziarie ed immobiliari integrandole con i patrimoni familiari/personali.